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Il Protocollo d’intesa tra Consob e Banca d’Italia sul crowdfunding: che cos’è e come si applica

Il 19 giugno 2023 è stato finalmente siglato il Protocollo d’intesa tra Consob e Banca d’Italia sul crowdfunding, che segna un ulteriore passo avanti verso la completa implementazione del Regolamento UE sul Crowdfunding

Come abbiamo già approfondito in un articolo precedente, il Regolamento UE 2020/1503 è stato approvato nell’ormai lontano 2020 con l’obiettivo di uniformare le leggi europee sui fornitori di servizi di crowdfunding e creare un mercato europeo del crowdfunding. Tra i vari provvedimenti, il regolamento prevede anche per ciascuno Stato membro l’individuazione di un’autorità nazionale con l’incarico di rilasciare l’autorizzazione a operare ai fornitori di servizi di crowdfunding e di vigilare sulle loro attività.

Proprio questa scelta aveva rallentato a lungo il recepimento del regolamento da parte di alcuni Stati membri, fra cui l’Italia. Il periodo di transizione era perciò stato esteso fino a stabilire novembre 2023 come momento di acquisizione ufficiale e di messa in pratica del regolamento. 

Finalmente con il decreto legislativo n.30/2023 del 10 marzo di quest’anno nel nostro Paese si è giunti a identificare in Consob e Banca d’Italia i soggetti più adatti al compito, dato che rivestono già ruoli di regolamentazione e vigilanza nell’ambito del crowdfunding. 

Protocollo d’Intesa Consob-Banca d’Italia: a cosa serve

Il Protocollo firmato e diffuso poche settimane fa dalle due autorità nazionali definisce le competenze di ciascuna delle due parti e coordina l’esercizio delle funzioni di vigilanza sui fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE 2020/1503.

Le indicazioni e i procedimenti stabiliti da questo documento hanno il fondamentale obiettivo di rendere le nuove procedure quanto più snelle, trasparenti ed efficienti possibile, per evitare di ostacolare la fornitura di servizi di crowdfunding – a livello nazionale e transfrontaliero – con lungaggini e ambiguità burocratiche e appesantire il lavoro delle stesse autorità. Per questo vengono chiarite le rispettive competenze e stabiliti tempi massimi per le comunicazioni delle informazioni fondamentali per l’operatività tra Consob e Banca d’Italia.

Questa la sintesi del comunicato stampa rilasciato dalle due autorità in seguito alla firma del protocollo: 

“Il Protocollo, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori dei relativi servizi:

– disciplina le modalità di esercizio dei poteri regolamentari delle due Autorità;

– definisce lo scambio di informazioni acquisite nell’ambito dei controlli di rispettiva competenza

nonché le modalità di cooperazione in materia ispettiva e di collaborazione con altre Autorità

europee;

– detta disposizioni per il coordinamento delle procedure per l’emanazione dei provvedimenti

autorizzativi e di revoca per i quali è previsto il rilascio di pareri tra le due Autorità;

– contiene previsioni volte ad assicurare il coordinamento in caso di accertamento di irregolarità

e di adozione di provvedimenti in relazione all’esercizio di poteri di vigilanza.”

L’autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding: cosa dice il Protocollo

Uno dei primi e principali compiti di Consob e Banca d’Italia sarà quello di rilasciare l’autorizzazione a operare come fornitori di servizi di crowdfunding ai soggetti che ne faranno richiesta. Senza tale autorizzazione, infatti, anche le piattaforme di crowdfunding già inserite nel registro crowdfunding della Consob e oggi attive non potranno più esercitare.

La tempestività del rilascio dell’autorizzazione è fondamentale per non ostacolare le attività dei fornitori di servizi di crowdfunding, quindi il Protocollo ha stabilito una procedura puntuale che stabilisce tempistiche rapide e precise, oltre all’obbligo di comunicazioni tempestive e trasparenti tra le due autorità e nei confronti dei soggetti richiedenti.

La regola fondamentale di questa procedura impone di valutare le domande di autorizzazione entro 25 giorni dall’acquisizione della stessa da parte di entrambe le autorità, salvo necessità di informazioni o documenti integrativi. Questi ultimi devono comunque essere richiesti al soggetto richiedente entro 15 giorni dall’acquisizione della domanda, stabilendo un limite temporale anche per il riscontro.

Questo è solo un aspetto del Protocollo d’intesa grazie al quale Consob e Banca d’Italia potranno svolgere in modo efficiente le proprie attività e allo stesso tempo garantire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare senza eccessivi oneri amministrativi e attese, e alle società che vogliono ricorrere al crowdfunding di poter accedere alle opportunità nazionali e transfrontaliere disponibili nel nuovo assetto del mondo del crowdfunding.

Vuoi sapere di più sul Regolamento Europeo del crowdfunding? Ne abbiamo parlato in passato, approfondisci qui: