Il Regolamento UE sul crowdfunding arriva dopo due anni di consultazioni al Parlamento Europeo per colmare i vuoti e le difformità normative che circondano questo settore della finanza alternativa ormai giunto a un’importante fase di crescita. La diffusione di questo strumento finanziario su larga scala richiedeva da tempo un intervento legislativo per una regolamentazione uniforme e trasparente a livello europeo che facilitasse le opportunità transfrontaliere e aumentasse le tutele per gli investitori.
L’Italia nel 2013 era stata il primo paese membro dell’UE a dotarsi di un regolamento specifico per una delle principali tipologie di crowdfunding, l’equity crowdfunding, posto sotto l’autorità di vigilanza Consob. Le modifiche e le integrazioni a questo regolamento hanno poi dato la possibilità ai portali di aprirsi al debt crowdfunding. Con il Regolamento UE sul crowdfunding il futuro della finanza alternativa in Italia sarà probabilmente più strutturato, con più limiti ma anche più tutele e opportunità.
Il Regolamento UE sul crowdfunding: contenuto
Approvato con delibera del 7 ottobre 2020, il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese è uscito in Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 2020. L’obiettivo è quello di favorire la creazione di un mercato unico europeo del crowdfunding, attraverso criteri comuni di prestazione del servizio, di autorizzazione, di vigilanza e di tutela dell’investitore. In questo modo, l’UE vuole accrescere le opportunità di investimento per i risparmiatori e quelle di raccolta di capitale per le imprese.
Ecco i principali provvedimenti del Regolamento UE sul crowdfunding, che riguardano le macrocategorie del settore, equity, debt e lending:
- Obbligo per le piattaforme di crowdfunding di presentare domanda di autorizzazione a esercitare presso l’Autorità competente dello Stato membro di cui fanno parte;
- Obbligo per le piattaforme di fornire informazioni trasparenti su analisi, valutazione e selezione dei progetti proposti;
- Introduzione del passaporto europeo, concesso alle piattaforme autorizzate per operare in tutti gli Stati membri;
- Apertura della raccolta di capitale in equity crowdfunding anche a imprese diverse da start up e PMI;
- Ampliamento della platea di investitori che potranno investire in minibond;
- Introduzione dell’attività di gestione individuale di portafogli di prestiti sulle piattaforme di lending crowdfunding;
- Tetto massimo di raccolta fissato a 5 milioni di euro all’anno;
- Introduzione di livelli di salvaguardia per gli investitori differenziati in base al loro livello di competenza (investitori “sofisticati” e “non sofisticati”);
- Introduzione di bacheche elettroniche per la compravendita degli strumenti finanziari acquistati in crowdfunding;
- Divieto per i gestori delle piattaforme di partecipare alle campagne lanciate sul loro portale.
Cosa cambia in Italia con il regolamento UE
Per molti aspetti l’Italia era già allineata con la direzione stabilita dal Regolamento UE sul crowdfunding. Come già sottolineato, però, il Regolamento Consob e le altre fonti normative in Italia riguardavano quasi esclusivamente l’equity crowdfunding: con il regolamento europeo, anche il lending crowdfunding sarà sottoposto a una disciplina specifica, analoga a quella per l’equity in tutti i punti dove non indicato diversamente.
La normativa italiana prevede già l’obbligo di trasparenza per le piattaforme di crowdfunding nell’informativa da fornire agli investitori e molte tutele per questi ultimi: gli investitori “sofisticati” e “non sofisticati” definiti dall’UE compaiono nella normativa italiana come “professionali” e “retail/non professionali”. Le piattaforme italiane devono già sottoporre a questi ultimi il questionario di appropriatezza che testi il livello di consapevolezza e competenza in materia di investimenti dell’investitore. A tale obbligo, il regolamento UE aggiunge quello di verificare la capacità dell’investitore di sostenere un’eventuale perdita fino al 10% del patrimonio e di predisporre un avviso in caso di superamento del limite del 5% nel rapporto investimento/patrimonio.
Il regolamento Consob, inoltre, prevede già dei diritti di revoca per gli investitori non professionali, addirittura più estesi rispetto a quelli previsti dal regolamento europeo (7 giorni contro 4 giorni).
Anche le bacheche elettroniche per lo scambio di strumenti crowd non sono una novità in Italia: ne è un esempio (il primo italiano) Crowdarena di Opstart.
Il limite di raccolta per le imprese, invece, attualmente in Italia è fissato a 8 milioni l’anno, destinati a scendere a 5 con il regolamento europeo.
L’Italia però è fra i Paesi europei indietro sulla strada per l’entrata in vigore di questo Regolamento UE sul crowdfunding: la data prevista era il 10 novembre 2021, con un periodo transitorio di un ulteriore anno (novembre 2022) per l’adeguamento alle nuove norme, ma il nostro Paese non ha ancora individuato l’Autorità competente che dovrà occuparsi dell’autorizzazione delle piattaforme e della vigilanza, oltre che comunicare con tutte le autorità europee corrispondenti. I due candidati principali sono Consob e Banca d’Italia, ma a oggi non c’è una decisione e dall’UE è arrivata una proroga di un ulteriore anno.
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